
Altre strutture che si occupano del procedimento
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Euro
Regolamenti per il procedimento
Riferimenti normativi
Decreto Presidente della Repubblica n. 223 del 20.3.1967 Articolo 51
E' ammesso il rilascio di copia delle Liste Elettorali del Comune solo ed esclusivamente su richiesta motivata da dichiarati fini elettorali, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.
Non è assolutamente consentito l'utilizzo di tali dati per scopi commerciali, di marketing, o qualsiasi altra finalità diversa da quelle sopraindicate.
Il rilascio dovrà essere richiesto all'Ufficio Elettorale Comunale presentando apposita domanda.
Le liste elettorali verranno rilasciate su supporto informatico successivamente alla ricezione, anche via fax, dell'attestazione del versamento effettuato.
Le elaborazioni (una maschile ed una femminile) saranno complete dei seguenti dati: N° Sezione - n° d'ordine Lista Generale - Cognome e nome - Data di nascita - Comune di nascita - Indirizzo (Via e civico).
Euro
Decreto Presidente della Repubblica n. 223 del 20.3.1967 Articolo 51